L’ENAC informa che con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state introdotte modifiche, rispetto alle precedenti disposizioni nell’emissione dei voucher per i passeggeri i cui voli sono stati cancellati dai vettori a causa del Covid-19 o per cause connesse alla pandemia.
Tra le novità vi è la modifica del periodo di validità del voucher dai 12 ai 18 mesi, applicabile anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.
Le compagnie aeree che per motivi di emergenza sanitaria connessi al Covid-19 hanno cancellato voli nel periodo 11 marzo – 30 settembre 2020 e recedono dal contratto di volo entro il 31 luglio, possono restituire l’importo del biglietto attraverso voucher, senza che sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario.
Decorsi i 18 mesi dalla data di emissione per voucher non usufruiti, sarà corrisposto il rimborso dell’importo versato entro 14 giorni dalla scadenza.
Per i soli contratti di trasporto (e quindi per la sola biglietteria e non per pacchetti turistici e servizi accessori) il passeggero può richiedere che il voucher non utilizzato sia rimborsato, trascorsi 12 mesi dalla emissione.
La stessa legge, inoltre, prevede l’istituzione di un fondo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher messi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo e i criteri, le modalità e le misure dell’indennizzo stesso saranno definiti con regolamento adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa.