Dal 6 agosto 2021 l’accesso a eventi, sagre e fiere locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Molti si chiedono se l’obbligo di Green Pass valga anche per gli eventi, le fiere e le sagre all’aperto e su questo non possiamo che confermare: per la legge è sempre necessario, cosí come il controllo da parte degli organizzatori, ma con un’eccezione.
Secondo i chiarimenti del Governo in tutte le sagre e fiere locali, sia al chiuso che all’aperto, l’accesso è subordinato al possesso del Green Pass nel caso in cui la zona dell’evento, della sagra o della fiera avvenga in uno spazio circoscritto e delimitato.
Nel caso però in cui le fiere locali o le sagre si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi. Il Green Pass in questo caso resta obbligatorio, ma per fiere locali e sagre all’aperto l’onere del controllo non ricade più sugli organizzatori, ma diventa una questione di responsabilità individuale.
Nel caso l’evento all’aperto sia di tipo diverso da una sagra o da una fiera locale, se avviene in spazi che consentono di limitare l’accesso degli avventori, resta l’obbligo del Green pass, mentre nel solo caso l’evento avvenga in spazi non delimitabili con varchi di accesso decade l’obbligo del Green pass.
Per avere il Green Pass è necessario essere risultati negativi al coronavirus con un tampone rapido nelle precedenti 48 ore, essere guariti dalla Sars-cov-2 da non più di 6 mesi o essere vaccinati per covid-19 con almeno una dose e da almeno 14 giorni.