L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha inviato una comunicazione alle compagnie aeree che operano in Italia per chiarire, a seguito delle indicazioni ricevute dal Ministero della Salute e dal Comitato tecnico scientifico per la gestione dell’emergenza Covid-19, alcuni passaggi contenuti nella propria nota del 12 giugno, avente per oggetto “Nuove disposizioni per fronteggiare l’epidemia da COVID 19. DPCM 11 giugno 2020” che avevamo anticipato nei giorni scorsi
In base alle nuove indicazioni, sui voli da e per l’Italia e all’interno del nostro Paese, per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere. Pertanto, in merito al bagaglio a mano, è consentito portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da poter essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato, secondo i limiti fissati dalle singole compagnie.
Si tratta di norme sanitarie, non aeronautiche, che hanno lo scopo di evitare assembramenti, movimenti a bordo e contatti ravvicinati tra i passeggeri – precisa l’Enac – e che nessun costo aggiuntivo può essere richiesto dalle compagnie aeree al passeggero per l’imbarco del bagaglio in stiva.
In una nota successiva Enac ha precisato che il divieto di utilizzo delle cappelliere è limitato
ai voli dove non viene effettuato il distanziamento sociale a bordo; viceversa, l’utilizzo delle
medesime è consentito sui voli dove viene attuato tale distanziamento.nSi tratta, pertanto, di misure che consentono di derogare al distanziamento sociale per poter ottenere un maggior riempimento degli aerei dato che nell’Allegato 15 del DPCM 11/6/2020 è indicato il divieto di portare a bordo bagagli di grosse dimensioni tra le condizioni affinché i vettori possano beneficiare della deroga sul distanziamento a bordo dell’aeroplano.
Tra le altre regole da rispettare per volare c’è anche la misurazione della temperatura prima dell’accesso all’aeromobile: se la temperatura supera i 37,5° sarà vietato l’accesso a bordo) e l’autocertificazione da parte del passeggero che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi e l’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia Covid 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile.