Con una circolare del Ministero degli Interni sono arrivate nuove precisazioni su come vada inteso il blocco dei convegni e dei congressi sancito dal DPCM del 18 ottobre 2020. A nostro parere non sono pienamente esaustive poiché chiariscono solo la differenza tra convegni pubblici e riunioni private, ma danno sicuramente alcuni dettagli in più su come muoversi per tutti quegli eventi che sono a metà strada tra le due tipologie.
Il chiarimento spiega che le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
Il Ministero precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è invece sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie e nelle assemblee di condominio.
Da questa spiegazione possiamo evincere con sicurezza che sono consentiti i meeting aziendali, anche in hotel e location per eventi, a patto che siano a numero chiuso e non aperti al pubblico. Oltre alle riunione di un CDA questo consente con una certa sicurezza lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di formazione in presenza, le conferenze stampa o le presentazioni di prodotto fatte davanti a numero esiguo di invitati. La mancanza di ulteriori dettagli sul numero massimo di partecipanti ammessi fa infine pensare che il limite sia assimilabile a quello di 200, come definito per gli eventi live al chiuso.