Il Consiglio dei Ministri italiano ha ufficializzato quello che il mondo delle attività economiche chiede a più riprese da mesi per continuare a lavorare in sicurezza: contestualmente alla decisione di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale sono state decise le modalità di utilizzo del Green Pass che dal 6 agosto 2021, oltre che per i matrimoni, diventa obbligatorio per partecipare ad eventi, congressi, fiere, convegni e tutte quelle attività economiche che sono fonte di assembramenti. Nella stessa occasione sono stati decisi anchenuovi criteri sulle fasce di colore delle regioni che hanno scongiurato nuove restrizioni ad agosto e mantenuto il Paese in fascia bianca per un periodo più lungo.
Green Pass obbligatorio, ecco quando serve
Il possesso della certificazione verde (o Green Pass) sarà obbligatorio dal 6 agosto per le seguenti 9 attività, oltre ai matrimoni per i quali era già stabilito da diversi decreti. Dal 1° settembre si è deciso di estenderlo anche ad altre attività come la scuola e i viaggi a lunga percorrenza. Questa la lista attuale delle attività per le quali serve avere il Green Pass:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (tranne le strutture ricettive)
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
- Matrimoni e ricevimenti
Nell’elenco non sono incluse le discoteche perché resteranno chiuse.
Chi ha diritto al Green pass italiano
Ha diritto al Green Pass italiano (con regole leggermente diverse da quello eurpeo) chi è vaccinato contro il Covid-19 con almeno una dose o è guarito dalla malattia negli ultimi 6 mesi, Il Green Pass può essere ottenuto anche con l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore dall’esecuzione). Sostanzialmente è un obbligo di tampone, evitabile da chi è vaccinato o guarito: esattamente quello che l’industria degli eventi e degli spettacoli chiedeva già dalla scorsa primavere per poter riprendere l’attività in sicurezza alla stregua delle crociere. I gestori delle attività saranno responsabili del controllo dei Green pass con modalità che sono state stabilite dal Ministero della Salute che ha approntato l’app Verifica C19 per permettere un semplice controllo del suo possesso. Sarà esentato dalla presentazione del Green Pass chi ha una documentazione medica comprovante l’impossibilità di effettuare vaccini e tamponi. Inoltre il Green Pass non verrà chiesto alle categorie di persone che sono esentate dai vaccini come gli under 12. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
Zone rosse, arancioni, gialle e bianche: come cambia la classificazione
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta dei colori delle Regioni (bianca, gialla, arancione, rossa). Dal primo agosto i due parametri principali saranno:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Quando si resta in zona bianca
Le Regioni restano in zona bianca se:
a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutiv
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
Quando si passa da zona bianca a gialla
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
Quando si passa da giallo ad arancione
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla
Quando si passa da arancione a rosso
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.
Ulteriori misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
Misure per gli eventi sportivi
Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
Le sanzioni previste per chi non fa rispettare l’obbligo di Green Pass
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Fondo discoteche
Sarà istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo e le discoteche, uniche attività che resteranno chiuse anche in zona bianca.
Tamponi a prezzo ridotto
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definirà un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.