Il Ministero della Salute ha pubblicato una FAQ (Frequently Asked Questions) per rispondere ai dubbi più frequenti posti dai viaggiatori sui Corridoi turistici Covid free istituiti lo scorso settembre: ve la proponiamo di seguito, depurata dalle espressioni burocratiche.
Che cosa sono i “Corridoi turistici Covid-free”?
Sono considerati “Corridoi turistici Covid-free” tutti gli itinerari in partenza e in arrivo in Italia, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo le misure di sicurezza sanitaria indicate nell’allegato all’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 settembre 2021 che li ha istituiti in via sperimentale fino al 31 gennaio. I corridoi turistici Covid-free attivi sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto, in quest’ultimo caso limitatamente alle zone turistiche di Sharm el-Sheikh e Marsa Alam e sono riservati a persone completamente vaccinate.
I corridoi turistici sono aperti ai minori di anni 12, esentati per età dall’obbligo vaccinale?
Sì, la possibilità di viaggiare per turismo verso le destinazioni per le quali è operativa la sperimentazione dei corridoi turistici è aperta anche ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale.
I minori sono esentati da tamponi e quarantena?
Secondo le regole generali in vigore, sono esentati dall’obbligo di effettuare i test antigenici o molecolari previsti i minori da 0 a 6 anni non compiuti, mentre i minori di anni 18 (non compiuti) sono esentati dall’isolamento fiduciario al rientro se viaggiano con un genitore a sua volta esentato dall’isolamento.
Per usufruire dei corridoi turistici è obbligatorio acquistarli per intero presso un’agenzia viaggi o un tour operator oppure è possibile acquistare in autonomia, tutto o parte del viaggio?
Essendo i corridoi turistici covid free degli itinerari che comportano la realizzazione di viaggi organizzati e gestiti da operatori turistici (agenzie e tour operator), la selezione del fornitore secondo i protocolli indicati nell’allegato deve essere effettuata interamente dall’operatore turistico e non dal turista. Nel caso di acquisto di un servizio turistico autonomamente non è possibile garantire quanto si prefigge l’Ordinanza, ossia le condizioni di massima sicurezza nel corso degli spostamenti e durante la permanenza all’estero, quindi i servizi devono essere tutti acquistati tramite operatori turistici. Al riguardo, al fine di agevolare i controlli da parte dei soggetti preposti, l’organizzatore (Tour Operator/Agenzia di viaggi organizzatrice) rilascerà al cliente che ha acquistato un pacchetto turistico avente ad oggetto una destinazione inclusa nella sperimentazione, il c.d. “travel pass corridoi turistici”, documento contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza COVID.
E’ possibile soggiornare presso alloggi gestiti e venduti da host privati, prenotando direttamente o tramite piattaforme on line?
No, in quanto non è possibile garantire le condizioni di massima sicurezza durante la permanenza all’estero; la selezione della struttura ricettiva deve essere effettuata dall’operatore turistico, nell’ambito di un viaggio organizzato.
I viaggiatori che si spostano nell’ambito della sperimentazione dei corridoi turistici sono obbligati alla compilazione del formulario on line di localizzazione (dPLF) prima del rientro in Italia?
La compilazione del dPLF, Digital Passenger Form Locator, è sempre necessaria prima del rientro in Italia.
E’ possibile utilizzare i corridoi turistici abbianti al soggiorno in un Paese in elenco C o D verso cui è possibile andare per turismo?
Sì, è possibile purché vengano rispettate le condizioni di sicurezza durante la permanenza e gli spostamenti tra lo Stato estero e il Paese inserito nell’elenco di cui all’ordinanza sui corridoi turistici.
Il test mediante tampone previsto prima del rientro in Italia deve essere effettuato nelle 48h prima del rientro o nelle 48h prima dell’imbarco?
Nelle 48 ore antecedenti l’imbarco.
Come va inteso il limite di 7 giorni dopo il quale diventa obbligatorio un ulteriore tampone?
Stante la difficoltà di quantificare le effettive giornate di permanenza presso lo Stato estero e considerando che il corrispettivo dei servizi di alloggio avviene “a notte”, l’espressione “periodo di 7 giorni” contenuta nel testo dell’ordinanza è da intendersi quale “permanenza pari o superiore ai 7 pernottamenti”.
La prescrizione secondo cui i dipendenti delle strutture ricettive all’estero utilizzate per i viaggi tramite i “Corridoi Turistici covid-free” siano tutti vaccinati/guariti, può essere soddisfatta, per i Paesi che non impongono l’obbligo vaccinale ai loro cittadini o lavoratori, con l’utilizzo di personale regolarmente testato mediante tampone?
Lo scopo è quello di assicurarsi che la struttura costituisca una bolla protetta, in cui il personale dipendente che viene in contatto con i viaggiatori non sia fonte di rischio di contagio. Il medesimo obiettivo di tutela è raggiunto anche con una vaccinazione del 80% del personale della struttura.
Che tipo di assistenza viene garantito a una persona che dovesse risultare positiva al test effettuato durante la vacanza?
La gestione dei casi positivi e dei loro eventuali contatti dipende in prima battuta dalle regole stabilite dallo Stato estero in cui si trova il viaggiatore. Come riportato anche sul sito del Ministero degli Esteri “nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” del soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena dalle Autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”. Il rientro sanitario protetto che si chiede sia previsto e incluso nelle polizze, viene effettuato laddove ritenuto necessario dal personale medico, nel rispetto delle regole del Paese estero e ugualmente dell’Italia, tenendo conto delle concrete condizioni di salute del viaggiatore e dell’opportunità di effettuare tale rientro, che deve essere sempre autorizzato (certificato fit to flight) dallo staff medico locale e da quello della centrale operativa della Compagnia di Assicurazioni.