Il 14 dicembre è arrivato il via libera definitivo della Camera al DL Anticipi che ha introdotto importanti novità nel settore degli affitti brevi, portando all’approvazione della riforma Santanché nella stessa formulazione con cui era già stata approvata al Senato. La riforma rappresenta il primo di diversi step per regolamentare il settore, e ha aggiunto diverse novità che impatteranno sia sui proprietari di immobili che sulle piattaforme di intermediazione come Airbnb e Booking. Non è però l’unico: in legge di Bilancio si sta ancora discutendo se aumentare la cedolare secca dal 21 al 26% sugli immobili in locazione turistica.

I Principali Cambiamenti della Riforma degli affitti brevi:

  1. Assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN): Il Ministero del Turismo assegnerà un CIN alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, comprese le locazioni brevi, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
  2. Obblighi di comunicazione e di Sicurezza: Tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione turistica dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, nonché di estintori portatili. C’è poi l’obbligo di SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, presso lo sportello SUAP del Comune di ubicazione, solo per le locazioni di tipo imprenditoriale.
  3. Esposizione e Indicazione del CIN: I locatori sono tenuti a esporre il CIN all’esterno dello stabile e ad indicarlo in ogni annuncio pubblicato, con obblighi simili per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici.
  4. Sanzioni: Vengono stabilite sanzioni pecuniarie per l’assenza del CIN (da 800 a 8000 euro), per la mancata esposizione del CIN (da 500 a 5000 euro), per la mancata presentazione della SCIA (da 2000 a 10mila euro) e per la locazione di unità immobiliari prive dei requisiti di sicurezza (da 600 a 6000 euro per ogni violazione accertata).

L’assegnazione del nuovo CIN dovrebbe avvenire automaticamente in quelle Regioni che già hanno un codice regionale e devono procedere alla ricodificazione apponendo un prefisso fornito dal Ministero, entro 30 giorni per i codici assegnati prima dell’entrata in vigore della legge e entro 7 giorni per tutti gli altri. Dove non è già previsto un codice regionale occorrerà presentare una istanza al Ministero sull’apposito portale che verrà messo online. La procedura manuale potrebbe servire anche nel caso le Regioni non procedessero alla ricodificazione nei tempi previsti.

Le disposizioni del DL Anticipi richiedono ulteriori atti governativi: entro 30 giorni dall’entrata in vigore è necessario un decreto del Ministero del Turismo per definire le regole di interoperabilità tra banche dati nazionali e regionali. Infine la legge entra in vigore definitivamente dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di entrata in funzione della Banca Dati Nazionale e del portale per l’assegnazione del CIN.

Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha evidenziato l’importanza di questa riforma, sottolineando che “la regolamentazione degli affitti brevi è un primo passo che mette ordine in un settore precedentemente caratterizzato da un vero e proprio far west” e che la normativa ha l’obiettivo di tutelare chi fa impresa, proteggere la proprietà privata e far emergere il sommerso”​​.

“Per arrivare al testo definitivo – ha proseguito il Ministro – è stato necessario un anno di lavoro, che ha coinvolto Governo, Ministero, operatori del settore e le associazioni di categoria, regioni e sindaci delle aree metropolitane. Tale disciplina prevede che il ministero del Turismo, che detiene e gestisce la relativa banca dati, assegni, tramite procedura automatizzata, un Codice identificativo nazionale (Cin), senza il quale non si può arrivare alle piattaforme di distribuzione. Il Cin verrà assegnato alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nella norma, il ricavato delle sanzioni rimarrà nella disponibilità dei Comuni per far fronte alle necessità legate al turismo”.

“Abbiamo previsto che le unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti – conclude il Ministro – Dal punto di vista strategico, la legge tiene conto anche della necessità di compensazione della mancanza di alberghi in alcune località italiane, come ad esempio i borghi, laddove l’attività ricettiva tradizionale incontra difficoltà economiche e strutturali”.

Il testo completo della norma sugli affitti brevi è disponibile su extralberghiero.it

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